Valutazione del rischio biologico
Premessa
Il presente lavoro ha come scopo la messa a punto di una metodica di valutazione del rischio biologico da utilizzarsi come strumento di analisi del rischio in presenza di lavorazioni che comportano esposizione ad agenti biologici, così come previsto Titolo X del D.Lgs. 81/08.
Il metodo di valutaizone BIORISCH proposto si basa su un algoritmo di calcolo in cui, attraverso l’analisi dei diversi parametri che caratterizzano il rischio, è possibile definire il grado di esposizione ad agenti biologici durante un’attività lavorativa, e di conseguenza il livello di rischio per il personale, da cui elaborare poi le necessarie misure di prevenzione e protezione.
Metodologia
Il principio base della metodica è il criterio di valutazione del rischio derivante dall’equazione:
R = P x D
In cui R = rischio biologico, P = probabilità di contagio derivante dalle lavorazioni, D = danno derivante dall’agente biologico.
Danno (D)
Il danno derivante dal contagio con agenti biologici è definito principalmente dalle caratteristiche intrinseche dei microrganismi che sono rappresentate da:
1. Infettività – capacità di un microrganismo da insediarsi in un ospite, di riprodursi e di provocare patologie.
2. Patogenicità – capacità di alcuni microrganismi di provocare malattie a seguito di infezioni.
3. Trasmissibilità – capacità di un microrganismo di essere trasmesso da un soggetto portatore ad uno non infetto.
4. Neutralizzabilità – è la possibilità di prevenire o curare con efficaci misure profilattiche o terapeutiche le infezioni.
Il D.Lgs. 81/08 all’Allegato XVLI riporta la classificazione degli agenti biologici sulla base di tali parametri, in cui ciascun agente viene inserito in uno dei seguenti gruppi:
- Agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani.
- Agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
- Agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
- Agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
Pertanto la valutazione del fattore D (danno) viene effettuata utilizzando il valore del gruppo di appartenenza di ciascun agente biologico in esame; pertanto un agente di gruppo 2 avrà un punteggio D pari a 2 e così di seguito.
Probabilità (P) esposizione
La probabilità di contrarre contagio da agenti biologici corrisponde al grado di esposizione di un soggetto all’agente stesso; l’esposizione è il risultato dell’incidenza di diversi fattori, di seguito trattati, che sono legati alle modalità e all’organizzazione del lavoro e la cui sommatoria definisce la probabilità di esposizione:
P = Σ(f1, f2, f3, f4, f5, f6)
Presenza agente f(1)
Rappresenta il parametro che valuta se l’agente in questione sia effettivamente presente nell’ambiente di lavoro (identificazione ceppo mediante isolamento) o se la sua presenza sia possibile a causa di contaminazioni non volutamente derivanti dalle lavorazioni, ma che, per le conoscenze riportate in letteratura, per esperienze di casi analoghi, sia noto che possano avvenire.
Contatto agente f(2)
Rappresenta il parametro che valuta la modalità con cui l’operatore può entrare in contatto con l’agente biologico in esame. Si distinguono il contatto indiretto e il contatto diretto, nel primo l’agente biologico è presente come contaminante di materiali, superfici, attrezzature, ma proviene da una matrice differente (es: contaminazione di superfici di lavoro tramite veicolo animale); nel contatto diretto l’agente biologico è presente direttamente nella matrice in utilizzo (es: contatto con liquidi biologici, con reflui organici, ecc.), questa modalità è distinta in 2 tipologie a seconda che il contatto possa avvenire unicamente per via cutanea o anche per via inalatoria.
Dispersione in ambiente f(3)
Rappresenta il parametro che valuta il grado di dispersione in ambiente di lavoro del materiale contaminato derivante dalle modalità con cui viene manipolato o lavorato. Si considera che materiali non disperdibili in ambiente e le attrezzature di lavoro siano sorgenti di contaminazione di livello basso; mentre alimenti, liquidi vari maggiormente disperdibili in ambiente rappresentino sorgenti di contaminazione di livello medio; aria, aerosol e polveri rappresentano sorgenti di contaminazione di livello alto in quanto maggiore è la possibilità di contatto con l’agente.
Durata f(4)
Rappresenta il parametro che valuta la durata in ore della possibile esposizione a materiali contaminati durante l’attività lavorativa in accordo con il principio secondo cui maggiore è il tempo di esposizione maggiore è la possibilità di contrarre contagio da materiali contaminati. Utilizzando il riferimento temporale applicato agli agenti chimici e fisici, si considera un tempo di esposizione riferito alle 8 h di lavoro
Frequenza f(5)
Rappresenta il parametro che valuta la frequenza nel tempo della possibile esposizione a materiali contaminati durante l’attività lavorativa, in accordo con il principio secondo cui maggiori occasioni di contatto con sorgenti contaminate determinano maggiori possibilità di contagio
Misure di prevenzione f(6)
Rappresenta il parametro che valuta il grado di applicazione delle misure di prevenzione e protezione in funzione dell’agente biologico in esame e delle modalità di lavoro esistenti. Il D.Lgs. 81/08 all’Allegato XLVII e all’Allegato XLVIII riporta le specifiche di contenimento da adottare in funzione del gruppo di appartenenza dell’agente biologico e dell’attività svolta; a queste devono essere aggiunte la valutazione dell’utilizzo dei DPI e delle procedure specifiche per il rischio biologico (procedure operative, igieniche, di emergenza), le prassi di lavoro e le dotazioni impiantistiche propedeutiche alla riduzione del rischio (programmi di sanificazione, processi in ambienti controllati o isolati, ecc.), nonchè la formazione specifica del personale sul rischio e sulle misure di prevenzione e protezione.